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LA CONSULENZA TOTALE Featured

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La consulenza totale o globale ( ) è quella forma di consulenza che, partendo dall’ambito finanziario, investe tutti i bisogni del cliente, e tutte le forme di valorizzazione del cliente, anche quelle di natura non finanziaria, come gli investimenti in beni rifugio o la programmazione del futuro assistenziale e di benessere del cliente o l’assistenza nei rapporti ereditari e così via. Consulenza globale o totale vuol per l’appunto che il consulente è l’interlocutore unico e si rivolge lui, per conto del cliente, allo specialista di turno, coordinando, sempre lui, le varie attività. In tal modo il cliente usufruisce di un’assistenza professionale il cui contenuto è la programmazione delle esigenze del cliente stesso. La consulenza finanziaria cessa di essere solo finanziaria non perché diventa di altra natura ma perché, all’esatto contrario, non si limita a curare l’investimento sui mercati, bensì investe tutta la finanza della clientela in tutti i momenti, anche interno ed anche nella fase di programmazione generale nel procacciamento e nell’utilizzo di mezzi finanziari e così nei risvolti sulle attività non finanziarie. In altri termini, si tratta di offrire al cliente una assistenza totale sul patrimonio e sei risvolti patrimoniali della sua vita nella parte “no business”: è una prestazione che fornisce al cliente dalle esigenze sofisticate e dalle possibilità economiche una sicurezza totale sulla propria gestione personale nella parte patrimoniale. Dalla consulenza finanziaria si passa alla consulenza patrimoniale complessiva, tranne che nella parte “business” e relativa all’attività lavorativa del cliente, offrendo una pianificazione che di norma hanno le aziende medie e grandi, con un “CFO”, capo finanza, e che adesso possono avere anche le persone fisiche. La finanza investe tutta la gestione patrimoniale delle persone fisiche, assicurando a chi non ha la struttura una prestazione altamente professionale. Tre sono gli effetti precipui della consulenza totale. In primo luogo, il rapporto dell’intermediario, e, per il tramite di questi, del Consulente Finanziario “fuori sede” con il cliente è trasparente con chiara ed univoca individuazione del loro ruolo e così della loro responsabilità. Essi svolgono il ruolo unico ed insostituibile di consulenza generale e, nell’ambito di questa, di consulenza finanziaria agli investimenti: in esecuzione di ciò, essi, ulteriormente, indirizzano il cliente ad uno specialista -che per i campi non finanziari è di solito esterno all’intermediario mentre nei campi finanziari può esserlo come no-, da essi scelto per compiti al di fuori della consulenza finanziaria, e così, in via esemplificativa, il gestore, il negoziatore, l’investment banker, l’operatore immobiliare, l’operatore in beni rifugio, il “trust”, e coì via. Nella parte estranea alla consulenza finanziaria rispondono per “culpa in eligendo”(vale a dire nella scelta) e per la mancata spiegazione al cliente delle regole di operatività di questi: per i beni rifugio, il caso dei diamanti dimostra che si deve dire al cliente cosa chiedere all’operatore e come farsi un’idea del prezzo di mercato, vale a dire quali e quanti listini consultare e così via. La Banca ed il Consulente Finanziario non possono mai fare sola segnalazione ma devono prestare la loro consulenza al cliente anche in materia non finanziaria nei limiti sopra visti. Il cliente è tutelato da una adeguata consulenza, relativa sia alla migliore destinazione dei suoi flussi finanziari sia al come operare in materia finanziaria, consulenza il cui contenuto ed i cui confini sono predeterminati nel contratto quadro, senza peraltro pretendere di traslare sull’intermediario e sul Consulente il rischio di mercato e di diligenza dell’operatore terzo. In secondo luogo una consulenza così capillare consente al cliente di muoversi come “homo oeconomicus” come fosse un’impresa, con la conseguenza che la razionalità economica diventa non più unilaterale ma tale da contraddistinguere anche l’operato dei risparmiatori e dei consumatori. Il ruolo dell’impresa da un lato diventa a tutto a campo ed invade ogni momento della vita di tutti ma dall’altro si pone proprio in funzione di tali esigenze con un’autonomia che è solo di mezzi e non di fini (l’impresa funzione e non più diritto soggettivo del titolare, diritto soggettivo che sussiste, ma relativa al solo pungolo e sostegno dell’iniziativa vivificatrice dell’impresa che poi ha un’autonomia completa dal titolare). Ma non solo: nel momento in cui la Consulenza Finanziaria ha l’obiettivo dell’incremento di valore economico generale per tutti, e non solo per le imprese, si pongono le basi per un modello di sviluppo economico che taglia l’erba sotto il terreno della speculazione finanziaria rovinosa. In terzo luogo, il ruolo del Consulente Finanziario è quello di realizzare, nell’ambito delle istruzioni dell’intermediario, la guida ottimale del cliente. E’ non un agente se non in via non autonoma, ma un professionista intellettuale, inserito nell’ambito della struttura organizzativa d’impresa che deve muoversi secondo le linee proprie di tale struttura organizzativa, nei soli limiti in cui questa esalta e valorizza la prestazione professionale e non se la lede. L’attività promozionale propria dell’agenzia è solo un momento dell’attività professionale e viene in questa inglobata. In tale ottica, del tutto imperativa e non derogabile, a seguire, i patti di non concorrenza per il periodo successivo allo scioglimento del rapporto tra intermediario e Consulente Finanziario possono impedire a questi, non di svolgere la Consulenza, ma solo di disinvestire verso i prodotti del nuovo intermediario. La Consulenza non è suscettibile di limitazione, che può colpire solo l’individuazione dell’intermediario dove sono espletati gli investimenti. Ma nell’ambito dei prodotti e servizi di questi l’intermediario precedente e deve eseguire le indicazioni dell’ex Consulente. Nel caso in cui attività professionale -del Consulente passato ad altro intermediario- ed investimenti deli precedente intermediario non sono tra di loro compatibili, la prevalenza va attribuita in ogni caso alla prima.